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Borsa Portatile Morbida

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CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO CONTENENTE I MATERIALI PREVISTI NELL’ALLEGATO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE  N. 388  DEL 15 LUGLIO 2003

SCHEDA TECNICA

Art. KIT VM 002 MODELLO “388 ALLEGATO 2 BASE”

VERSIONE BORSA PORTATILE MORBIDA

scadenza materiali: 2 anni minima

scadenza materiali: 5 anni massima

  • Borsa morbida con manici
  • Vano porta istruzioni con elenco materiali e sintesi delle procedure di emergenza
  • Colore giallo con inserti blu o blu con inserti gialli
  • Chiusura a cerniera di alta qualità

N O T E

E’ la cassetta di Primo Soccorso ideale per le auto ed i veicoli commerciali aziendali.

Contiene i materiali necessari per una prima medicazione.

L’utilizzo di questa cassetta deve essere preferibilmente affidato agli addetti del Primo Soccorso che hanno effettuato il Corso di Formazione previsto dalla Legge, ma in caso di emergenza può essere utilizzata da altri lavoratori o da altre persone presenti che possono trovare un rapido aiuto nelle istruzioni allegate.

La borsa morbida è il contenitore ideale per il posizionamento sugli automezzi.

E’ più facilmente collocabile, rapidamente utilizzabile, non si rompe in caso di urti od incidente; in caso di urto con l’occupante non produce lesioni.

CONTENUTO MINIMO PREVISTO DALL’ALLEGATO 2 DEL D. M. 388/2003

Dispositivi Quantità:

  • Guanti sterili monouso 2 paia
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml 1
  • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml 1
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 1
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 3
  • Pinzette da medicazione sterili monouso 1
  • Confezione di cotone idrofilo 1
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso 1
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 1
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10 1
  • Forbici taglia abiti 1
  • Laccio emostatico 1
  • Confezione di ghiaccio sintetico pronto uso 1
  • Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 1
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

DOCUMENTAZIONE

Estratto dal Manuale di Primo Soccorso con istruzioni per l’utilizzo dei materiali

Riepilogo procedure BLS

Legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

ESTRATTO L. 626 ( LEGGE 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro )

IL TESTO DELLA LEGGE 626/94
vedi anche gli allegati

ART. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

ART. 2 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

ART. 3 -Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

ART. 4 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dall’art. 3 e, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;

c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva.

4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all’azienda, e nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all’art. 1, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

a) designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;

b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;

e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedono l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;

g) richiedono l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza;

p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);

q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.

9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dellartigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti:

a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo;

b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all’allegato I;

c) i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all’anno della visita, di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decreto Legge 81

TESTO D.L. 81 ( DECRETO LEGGE 81 )

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n.108)
Con il 1° Gennaio 2009 entra pienamente in vigore l’intero impianto del Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi gli adempimenti già oggetto di proroga.
La vs Azienda avrà sicuramente ricevuto adeguata informazione da parte di vari canali ma con questa comunicazione vogliamo richiamare l’attenzione su un aspetto veramente importante anche se spesso sottovalutato : il Primo Soccorso sul luogo di lavoro.
Già il D. Lgs 626, abrogato e sostituito con il D. Lgs 81/2008, dettava alcuni importanti adempimenti che sono stati poi regolamentati con il Decreto 388.
In sintesi le Aziende devono obbligatoriamente:
1. Identificare il Gruppo di appartenenza dell’azienda ( A,B,C) in base a quanto stabilito dal D. 388.
2. Identificare, nominare e formare con apposito Corso gli Addetti al Primo Soccorso ( 16 ore per le Az di Gr A, 12 ore per le Az di gruppo B e C ) ed effettuare gli aggiornamenti obbligatori entro i tre anni dall’ultimo corso.
3. Posizionare e mantenere in continua piena efficienza le nuove Cassette di Pronto Soccorso previste dal D. 388 contenenti i materiali previsti dallo stesso decreto con le
aggiunte obbligatorie e specifiche per la singola attività.
4. Definire un piano organizzato di primo soccorso, con procedure di comportamento da adottare in azienda in caso di emergenza sanitaria, che vada ad integrare il piano
generale di emergenza. In questo piano devono essere definite e distribuite su appositi cartelli le modalità di allarme al 118
5. Per le aziende di Gruppo A una sintesi di questo piano va comunicata all’ASL di competenza
6. Effettuare campagne di informazione periodiche a tutti i restanti lavoratori sui principi di primo soccorso e di gestione delle emergenze sanitarie e sulle procedure specifiche definite dall’azienda.

La nostra organizzazione specializzata è in grado di fornire una completa consulenza su tutti i punti elencati. Vi ricordiamo la nostra linea completa di innovative e specifiche Cassette di Pronto Soccorso e di Pacchetti di Medicazione che vanno a coprire le esigenze di qualunque tipologia di luogo di lavoro nonché la manutenzione sistematica per il loro mantenimento sempre in efficienza . Mettiamo inoltre a disposizione un gruppo di esperti, Medici e tecnici, al fine di rispondere con efficacia e sicurezza tutti gli adempimenti della recente legislazione, dalla formazione e informazione dei lavoratori alla organizzazione aziendale.

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti
Potete richiedere qualsiasi informazione a DITEK srl tel. 055 7575056 o info@ditekitalia.it
Scandicci 10

Cassetta di Pronto Soccorso Settore Commercio

Cassetta di Pronto Soccorso Settore Commercio
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