La sicurezza è una condizione imprescindibile nei cantieri edili in cui l’organizzazione del primo soccorso è a carico del datore di lavoro che, tenendo conto delle dimensioni e del tipo di attività del cantiere, deve prendere i provvedimenti necessari per far fronte alle varie situazioni di emergenza che possono coinvolgere non solo i lavoratori, ma anche tutte le eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro (fornitori, clienti, direzione dei lavori ecc.).
Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e garantirgli un’adeguata formazione in materia tramite un Corso di primo soccorso aziendale, da aggiornare con cadenza triennale. Oltre a questo adempimento, il D.M. 388/2003 stabilisce la predisposizione delle attrezzature minime di pronto soccorso da stabilire in funzione dell’attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio. Con l’aiuto del medico competente, il datore di lavoro può individuare la categoria a cui appartiene la propria azienda.
Nei Cantieri di gruppo A – cioè con più di 5 lavoratori o con lavori in sotterraneo – il datore deve garantire le seguenti attrezzature:
- Una cassetta di pronto soccorso in ogni luogo di lavoro, facilmente accessibile e adeguatamente segnalata. Nell’allegato 1 al Decreto Ministeriale 388/2003 è indicata la dotazione minima, da integrare in base ai rischi del luogo di lavoro su indicazione del medico competente;
- Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare prontamente il sistema d’emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- Un accordo con l’unità sanitaria competente per il territorio che garantisca l’integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema d’emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nei Cantieri di gruppo B – con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A – il datore deve garantire le seguenti attrezzature:
- Una cassetta di pronto soccorso in ogni luogo di lavoro;
- Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare prontamente il sistema d’emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nei Cantieri di gruppo C – con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A – il datore deve garantire le seguenti attrezzature:
- Un pacchetto di medicazione;
- Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare prontamente il sistema d’emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Oltre a prevedere i contenuti della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, il DM individua anche la possibilità di integrare i presidi, sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente. L’individuazione dei presidi da aggiungere avviene sulla base di quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (art. 4 D. Lgs. n. 626/94) e nel registro degli infortuni, che raccoglie le varie tipologie di incidenti che si sono verificati nell’azienda.
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